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Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 2019


Interventi ammessi e regole da seguire per ottenere le agevolazioni fiscali per opere volte a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti.

La legge di bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019 le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in particolare, l’agevolazione consiste in detrazioni dall'Irpef (o dall’Ires) quando si eseguono interventi di aumento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non, anche titolari di reddito d’impresa, che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento, in particolare: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Possono usufruirne anche gli Istituti per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Tra le persone fisiche che possono usufruire della detrazione troviamo:

  • I titolari di un diritto reale;

  • I condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

  • Gli inquilini;

  • Coloro che hanno l’immobile in comodato;

  • Il familiare convivente con il possessore o il detentore (anche parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

  • Il convivente more uxorio.

Questa agevolazione non è cumulabile, per gli stessi interventi, con quella per le ristrutturazioni, mentre potrebbe esserlo con eventuali disposizioni regionali, provinciali o locali, sempre verificando che le norme che le regolano prevedano o meno l’incompatibilità tra le agevolazioni.

Le agevolazioni non riguardano soltanto le detrazioni dell’Irpef ma in alcuni casi anche una riduzione dell’aliquota Iva. Per prestazioni di servizi e beni ceduti nell'ambito dell’appalto, dallo stesso appaltatore, è possibile ottenere un’aliquota ridotta al 10%. Se l’appaltatore cede beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica solo sulla differenza tra il costo totale dell’intervento e il costo dei beni significativi, mentre sul valore residuo si applica l’ordinario 22%.

Ma ora riassumiamo in breve quali sono gli interventi interessati dalle agevolazioni.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La percentuale di detrazione è del 65% ed il valore massimo è di 100.000€; per interventi sui condomini questo valore va ripartito tra le singole unità immobiliari. Le opere ammesse sono tutte quelle rientranti nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica, in altre parole tutte quelle opere che permettono all'edificio di migliorare la sua efficienza energetica. Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria dell’edificio, della zona climatica dove è situato e dal rapporto di forma che presenta.

Se nell'edificio sono state effettuate opere che rientrano in diverse categorie di agevolazione, e che, quindi, hanno un diverso limite di detrazione, facendo realizzare all'edificio stesso un’effettiva “qualificazione energetica”, è possibile usufruire dell’agevolazione massima di 100.000€. Se ne deduce che le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro, né possono essere considerate autonomamente. Potranno essere oggetto di autonoma valutazione solo gli interventi che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, come l’installazione di pannelli solari, in questo caso l’agevolazione può essere aggiunta a quella per la riqualificazione energetica.

Rientrano nella detrazione anche le spese per le prestazioni professionali e le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

Il valore massimo della detrazione è di 60.000€. Si tratta di interventi su edifici esistenti che riguardano il miglioramento delle superfici opache verticali ed orizzontali e di finestre, comprensive di infissi, che delimitano il volume riscaldato confinante con aree esterne o interne non riscaldate, che rispettano i requisiti di trasmittanza (U = W/m2K) definiti dai decreti del Ministro dello Sviluppo economico dell’11/03/2008 e 26/01/2010.

Bisogna far presente che per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di finestre e infissi la percentuale è stata ridotta dal 65% al 50%. Anche in questo caso sono comprese le spese per le prestazioni professionali e per le opere edilizie necessarie alla realizzazione dell’intervento.

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

Il valore massimo della detrazione è di 60.000€. Sono ammessi interventi per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda in edifici esistenti sia per usi domestici che industriali, quindi anche per strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta produzione di acqua calda. Per usufruire della detrazione è richiesto un termine minimo di garanzia di 5 anni per i pannelli e i bollitori e di 2 anni per gli accessori; inoltre è richiesto che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976.

Sono assimilati ai pannelli solari anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare usati per produrre esclusivamente acqua calda. Se si installano sistemi finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e energia termica, può essere oggetto di detrazione solo la percentuale relativa all'energia termica.

SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Il valore massimo della detrazione è di 30.000€. Le agevolazioni riguardano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ad aria o ad acqua. Non rientra invece l’installazione di nuovi impianti in edifici che ne erano sprovvisti.

Per caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A del regolamento UE n.811/2013, si può usufruire delle detrazioni del 50%, inoltre se le stesse sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) è possibile arrivare al 65%. Al di sotto della classe A, dal 1 gennaio 2018 non è più possibile ottenere detrazioni. Dalla stessa data, tuttavia, è possibile usufruire delle detrazioni anche per l’istallazione di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Dal 1°gennaio 2012 l’agevolazione è estesa agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore che abbiano un coefficiente di prestazione COP>2.6 (norma EN 16147).

In ambito condominiale possono usufruire delle detrazioni anche le unità immobiliari che non possedevano un impianto di riscaldamento prima della sostituzione, ma, la spesa da tenere in considerazione per le detrazioni, può essere solo quella riferita alle unità in cui l’impianto era presente in precedenza.

La trasformazione da impianto centralizzato ad autonomo o individuale è esclusa dall'agevolazione, tuttavia sono inclusi gli interventi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nelle unità immobiliare contestuali alla sostituzione degli impianti. Se non viene sostituita la caldaia questi interventi ricadono comunque delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio.

SCHERMATURE SOLARI

Il valore massimo della detrazione è di 60.000€, per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari elencate dell’allegato M del D.Lgs n.311/2006. Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 la detrazione è del 65%, mentre dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 la detrazione è ridotta al 50%.

I requisiti per rientrare nei benefici fiscali sono la marcatura CE e il rispetto delle normative locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI

Il valore massimo della detrazione è di 30.000€ e, come per le schermature solari, dal 2015 al 2017 la detrazione è del 65% mentre per il 2018 e il 2019 è del 50%. Sono compresi sia interventi di sostituzione che di nuova installazione su edifici esistenti ed inoltre le prestazioni professionali e le opere idrauliche ed edilizie funzionali all'intervento.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER IL CONTROLLO A DISTANZA

Per questi interventi non sono previsti dalla legge limiti di importo, quindi la detrazione spetta per il 65% dell’intero importo speso. La detrazione si applica all'istallazione e alla messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda e climatizzazione delle unità abitative ed in particolare questi dispositivi devono:

  • Consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione a distanza;

  • Indicare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

  • Mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

Non sono compresi i dispositivi che permettono di interagire con le predette apparecchiature come telefoni cellulari, tablet e pc.

ULTERIORI INTERVENTI

Oltre agli interventi elencati fino a questo punto esistono altri casi in cui è possibile ottenere la detrazione al 65% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e sono:

  • L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino ad un massimo di 100.000€ (gli interventi devono portare a un risparmio di energia pari almeno al 20%);

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata ad una caldaia a condensazione;

  • L’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Per gli interventi effettuati in parti comuni condominiali spetta una detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2021. Anche per i condomini la detrazione scende al 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 per interventi come la sostituzione degli infissi o degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe pari o superiore alla A o con impianti alimentati da biomasse combustibili.

Per i condomini sono previste detrazioni più elevate:

  • 70% se gli interventi interessano almeno il 25% della superficie disperdente dell’involucro;

  • 75% se gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica dell’edificio conseguendo almeno la qualità media indicata dal decreto del 26 giugno 2015

Queste detrazioni valgono per le spese effettuate dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e il valore massimo è di 40.000€ moltiplicati per il numero di unità immobiliari.

Queste ultime detrazioni aumentano in caso di edifici situati in zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico; se gli interventi permettono all'edificio di scendere di una classe si ha una detrazione del 80%, se scende di due classi si ha fino all’85%. In questo caso il limite di spesa sale a 136.000€ moltiplicato per il numero di unità immobiliari.

La detrazione andrà suddivisa in 10 rate annuali di pari importo e ripartita tra i soggetti possessori o detentori dell’immobile in ragione dell’onere sostenuto da ciascuno. Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione sarà dato dalla somma degli importi previsti per ciascun tipo di intervento. Se, invece, gli interventi hanno requisiti tali da essere ricompresi in due diverse tipologie, come ad esempio il risparmio energetico e la riqualificazione edilizia, si potrà richiedere una sola agevolazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario avere:

  • L’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità tecnica dell’intervento oppure una certificazione dei produttori quando si tratta di sostituzione di infissi, caldaie a condensazione e pompe di calore con potenza inferiore a 100kW e dell’installazione di dispositivi multimediali di controllo a distanza;

  • L’attestato di prestazione energetica (APE), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori; l’APE non è necessario in caso di sostituzione di infissi e installazione di pannelli solari (per cui è richiesto il solo allegato F da trasmettere all'ENEA), sostituzione di impianti con caldaie a condensazione o con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, installazione di schermature solari e dispositivi multimediali;

  • La scheda informativa relativa agli interventi realizzati redatti secondo lo schema riportato nell'allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19/02/2007). La scheda riporta i dati del soggetto beneficiario, la tipologia d’intervento, il risparmio energetico conseguito e i costi sostenuti.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori si devono tramettere all'ENEA (www.acs.enea.it) le informazioni contenute nell'APE, attraverso l’allegato A (D.M. 19/02/2007) e la scheda informativa con l’allegato E o F. Se non si è in possesso di questa documentazione perché i lavori non sono ancora terminati è possibile comunque richiedere le detrazioni per le spese sostenute in quel periodo d’imposta.

Oltre a questi documenti è bene conservare le fatture e le ricevute fiscali e i bonifici effettuali, a prova delle spese sostenute.

METODO DI PAGAMENTO

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, anche on-line, indicando la causale del versamento con indicazione della norma sulle agevolazioni fiscali, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva del soggetto al favore del quale è stato effettuato il bonifico.

Per ulteriori approfondimenti è possibile scaricare qui la guida fornita dall'Agenzia delle Entrate da cui sono state tratte le informazioni scritte in questo articolo.

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